Permessi, ferie e tredicesima (ex art.33 L.104/92)
Chiarimenti da parte dell'ente con il messaggio 36370/2004 e integrazione con maessaggio 13032 del 24.03.05
Il Ministero ritiene in sostanza che sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie relative ai permessi goduti ai sensi della legge 104/92, debbano essere corrisposte ai fruitori dei permessi stessi.
Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, per quanto riguarda i lavoratori assicurati beneficiari dei permessi di cui alla legge 104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13° mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto (v. circ. n. 80/1995, par. 4, che rinvia, per quanto di interesse, alle circolari n. 134371 AGO del 2.4.1981 e n. 134378 AGO del 31.8.1981).
Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d. “permessi per allattamento”, sia la quota di gratifica natalizia sia la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di che trattasi.
Il richiamo all’art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del datore di lavoro non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.