I genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave e il lavoratore che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado o coniuge con handicap grave,
hanno diritto a tre giorni di permesso al mese.
anche se l’altro genitore non ne ha diritto perché ad es. non svolge attività lavorativa/lavoro autonomo…(Circ. INPS 138/2001, par. 1 e Circ. INPDAP 22/2002)
Mentre per il genitore di figlio disabile minorenne non è richiesta la convivenza (Circ. Inps 17/7/2000 n. 133) perché è implicita, per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta:
- Convivenza
oppure
- Continuità ed esclusività dell’assistenza.( Art.42 Decr. L.vo 26/3/2001 n. 151).
Per continuità si intende assistenza per necessità quotidiane e per esclusività, di unico soggetto lavoratore che presta assistenza al disabile.
Permessi retribuiti ai disabili maggiorenni portatori di handicap grave che svolgano un’attività lavorativa subordinata (Legge 104/92, art.33 c.6).
Possono usufruire di:
2 ore di permesso retribuito al giorno
oppure
3 giorni al mese .
Il tipo di permesso può essere cambiato da un mese con l’altro mediante modifica della domanda; la variazione può anche essere eccezionalmente consentita anche nello stesso mese se sopraggiungono comprovate esigenze improvvise (Circ. INPS 133/2000, par.1 e Circ. INPDAP 34 e 35/2000).
Espletamenti necessari :
La richiesta su modello Hand 3, deve essere presentata in originale all’INPS di residenza, insieme allo stato di gravità dell’handicap.
Una copia deve essere presentata al datore di lavoro per l’anticipazione dei benefici per conto dell’INPS.
Permessi retribuiti a genitori di figli con handicap grave fino alla concorrenza della maggiore età
Permessi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro (Legge 104/92, art.33 cc.1 e 2):
2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
- anche se non convivente
- anche se l’altro genitore non ne ha diritto perché ad es. non svolge attività lavorativa/lavoro autonomo…(Circ. INPS 138/2001, par. 1) ( Circ.INPDAP 34/2000).
Fino ad 1 anno è possibile usufruire contemporaneamente, da parte di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei permessi di cui alla Legge 104/92.
E' il primo documento fondamentale che permette la certificazione della situazione di handicap.
Non ha particolari istruzioni per la compilazione essendo di natura intuitiva quello che occorre. Rimaniamo comunque a disposizione per ogni chiarimento.